|
 |
|
Glossario
A | B|
C | D|
D | E|
F | G|
H | I|
L | M|
N | O|
P | Q|
R | S|
T | U|
V | Z
APPELLO
Mezzo di impugnazione avverso le sentenze pronunciate in I?
grado. Va rivolto all?organo giudicante di II? grado, che per
il Giudice di Pace 蠩l Tribunale, per il Tribunale 蠬a Corte
d?Appello, per la Corte d?Assise 蠬a Corte d?Assise
d?Appello.
APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI vedi
PATTEGGIAMENTO
ARCHIVIAZIONE
Chiude il procedimento, in alternativa all?esercizio dell?azione
penale, quando non vi siano elementi per sostenere l?accusa in
giudizio. La richiesta relativa viene rivolta dal P.M. al
giudice, cui spetta la decisione. Se il giudice non accoglie
la richiesta di archiviazione ordina al P.M. altre indagini
oppure di mandare a giudizio l?indagato.
ARRESTO
Consiste nella privazione temporanea della libert࠰ersonale
che gli ufficiali e gli agenti della p.g. (vedi) adottano di
propria iniziativa nei confronti di che 蠣olto in flagranza
di reato o di quasi flagranza.
AZIONE PENALE
L?esercizio dell?azione penale 蠰rerogativa del P.M.,
peraltro obbligatoria, quando ne ricorrano i presupposti.
Consiste nella formulazione dell?imputazione a carico dell?indagato,
che cos젡ssume la veste di imputato (v. RINVIO A GIUDIZIO).
CASA CIRCONDARIALE
Carcere.
CITAZIONE A GIUDIZIO
E? l?atto con il quale il P.M. esercita l?azione penale ed
instaura il processo nel quale l?imputato verr? giudicato dal
Giudice.
CONDANNA
E? l?atto con cui il giudice dichiara la colpevolezza dell?imputato
e lo sottopone alla sanzione prevista per il reato commesso.
CONFISCA
Espropriazione, da parte dello Stato, delle cose usate per la
commissione del reato e di quelle che ne costituiscono il
prodotto od il profitto.
CONSULENZA
Esame di questioni tecnico-scientifiche svolto da un esperto
del settore (ad es.: consulenza grafica, medico-legale?). Pu⍊?
ricorrervi il P.M. od il difensore.
CONVALIDA
Atto del g.i.p. (vedi) che assume particolare rilievo per
provvedimenti limitativi della libert࠰ersonale (arresto e
fermo) in quanto finalizzato alla verifica del rispetto della
legge e dei diritti dell?indagato.
CORTE D?APPELLO
Organo giudicante di II? grado. Decide sugli appelli proposti
contro le sentenze del Tribunale.
CORTE D?ASSISE
Organo giudicante composto da membri laici (cittadini in
possesso di licenza media, in numero di 6) e membri togati
(magistrati di carriera, in numero di 2). Ha competenza per i
reati pi?vi.
CORTE DI CASSAZIONE
Organo giudicante di III? grado. Si pronuncia sui ricorsi
proposti contro le sentenze rese in appello od in I? grado, se
inappellabili ovvero nei casi in cui nessuna delle parti
esperisca l?appello (ricorsi ?per saltum?). Decide
esclusivamente su questioni di diritto.
DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO
Citazione a giudizio (vedi) dell?imputato disposto dal P.M.
(vedi), direttamente avanti al Giudice senza passare dall?udienza
preliminare (vedi).
DECRETO PENALE
E? il provvedimento di condanna che il p.m. (vedi) pu⍊?
chiedere al g.i.p (vedi) alla fine delle indagini preliminari
(vedi) e in forza del quale l?imputato viene giudicato sulla
base degli atti raccolti sino a quel momento. Pu⠥?sere
concesso solo per reati punibili con la pena pecuniaria e
procedibili d?ufficio o a querela per i quali la p.o. (vedi)
non ha dichiarato di opporvisi. Comporta la possibilitࠤi
ridurre la pena pecuniaria sino alla metࠥd altri benefici.
Chi viene condannato con decreto penale pu⠰?esentare
opposizione e chiedere di essere processato con il rito
ordinario.
DIBATTIMENTO
Fase processuale destinata all?acquisizione delle prove, alla
discussione ed alla decisione del giudice.
DIFENSORE DI FIDUCIA
Avvocato scelto dall?indagato/imputato (vedi) che decide di
affidargli la propria difesa.
DIFENSORE DI UFFICIO
Avvocato nominato dallo Stato con l?incarico di difendere
l?indagato/imputato (vedi) che ne sia sprovvisto. Pu⍊?
essere sostituito in qualsiasi momento con un difensore di
fiducia.
ESECUZIONE DELLA PENA
Consiste nell?espiazione della pena inflitta dal giudice con
la sentenza definitiva di condanna.
FERMO
Consiste nella privazione temporanea della libert࠰ersonale
disposta dalla p.g. (vedi) o dal p.m. (vedi) nei confronti di
chi risulti gravemente indiziato di determinati delitti e nei
cui confronti sussista un fondato pericolo di fuga.
G.I.P. (Giudice per le indagini preliminari)
Decide su singole questioni che riguardano la fase delle
indagini preliminari e assume prove non rinviabili al
dibattimento. Non interviene di propria iniziativa, ma su
richiesta delle parti.
GIUDICE COLLEGIALE
E? l?organo giudicante composto da pi?istrati. Tali sono ad
es. il tribunale, quando decide in composizione collegiale, la
Corte d?Assise, la Corte d?appello, la Corte d?Assise
d?appello e la Corte di Cassazione. GIUDICE MONOCRATICO E?
l?organo giudicante composto da un solo magistrato. Tali sono
ad es. il giudice per le indagini preliminari (g.i.p.), il
giudice per l?udienza preliminare (g.u.p.), il giudice di pace
ed il tribunale quando decide in composizione monocratica.
GIUDICE DI PACE
Magistrato onorario (non di carriera). E? competente in
materia penale a partire dal d. l.vo 28 agosto 2000 n. 274.
Gli sono attribuiti i reati minori.
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI vedi G.I.P.
GRATUITO PATROCINIO
Assistenza tecnica, a spese dello stato, prestata a coloro che
non possono pagare il difensore.
G.U.P.
Giudice dell?udienza preliminare (vedi).
IMPUTATO
Persona a cui il P.M., al termine delle indagini preliminari,
attribuisce un reato e nei cui confronti viene instaurato il
processo.
INDAGATO
Persona che viene sottoposta ad indagini finalizzate alla
scoperta di violazioni penali. Assumono tale veste gli
iscritti sul registro delle notizie di reato.
INDAGINI DIFENSIVE
Indagini svolte autonomamente dall?avvocato difensore, al fine
di ricercare elementi a favore del proprio assistito,
eventualmente ricorrendo all?attivitࠤi investigatori
privati.
INDAGINI PRELIMINARI
E? l?attivitࠤi ricerca delle prove e di acquisizione di
informazioni utili ad accertare se il fatto di reato 荊
avvenuto oppure no. Sono svolte dal p.m (v. P.M.) direttamente
o per mezzo della p.g. (v. P.G.) e sono volte a consentire al
p.m. di decidere se esercitare l?azione penale o se richiedere
l?archiviazione.
INFORMAZIONE DI GARANZIA
Provvedimento inviato all?indagato dal P.M. quando, nel corso
delle indagini preliminari, quest?ultimo debba compiere un
atto per il quale la legge richiede la presenza obbligatoria
del difensore. Contiene l?indicazione delle norme violate e
gli estremi del fatto addebitato.
MISURA CAUTELARE
Mezzi a cui il giudice, su richiesta del P.M., pu⠲?correre,
anche nella fase delle indagini, a fini di garanzia
processuale. Si distinguono in misure patrimoniali e
personali. Le prime implicano l?indisponibilit࠴emporanea di
cose mentre le altre consistono in limitazioni della libert?
personale. La pi?ve 蠬a custodia cautelare in carcere.
PARTE CIVILE (PARTE OFFESA)
Soggetto che ha subito dei danni dal reato e ne chiede il
risarcimento durante il processo penale.
PASSAGGIO IN GIUDICATO
Sentenza definitiva. Tale 蠩l provvedimento non pi?
impugnabile.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO vedi GRATUITO
PATROCINIO.
PATTEGGIAMENTO
Procedimento speciale di tipo premiale che prevede la
richiesta al giudice di una pena concordata dalle parti (P.M.
e difensore). Il patteggiamento comporta una riduzione della
pena fino ad un terzo ed altri benefici.
PENE DETENTIVE
Sanzioni previste dal diritto penale consistenti nella
restrizione della libert࠰ersonale. Si distinguono in
ergastolo e reclusione per i delitti e arresto per le
contravvenzioni.
PENE PECUNIARIE
Sanzioni previste dal diritto penale consistenti nel pagamento
di una somma di denaro. Si distinguono in multa o ammenda a
seconda che esse siano conseguenza di un delitto o di una
contravvenzione.
PENTITO
Soggetto, indagato od imputato dello stesso reato o di un
reato connesso, che riferisce della responsabilit࠰ropria e
di altri (correi). Le sue dichiarazioni vanno valutate
attraverso parametri pi?eri di quelli a cui si ricorre per i
testi comuni. Gode di maggiori garanzie difensive rispetto a
questi ultimi, in ragione della sua contestuale qualitࠤi
imputato.
PERIZIA
Consulenza tecnica richiesta dal giudice. E? un mezzo di
prova.
PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI vedi INDAGATO.
P.M. vedi PUBBLICO MINISTERO
POLIZIA GIUDIZIARIA (P.G.)
Riceve o prende di propria iniziativa la notizia dei reati,
svolge indagini, o altre attivitࠤelegate o disposte dall?autoritࠧiudiziaria,
assicura le fonti di prova.
PRESCRIZIONE
Causa di estinzione del reato che consegue alla mancata
emissione di una sentenza definitiva entro un determinato
periodo di tempo previsto dalla legge a decorrere dal giorno
in cui 蠳tato commesso il reato. La prescrizione non pu⍊?
trovare applicazione nei confronti dei delitti puniti con la
pena dell?ergastolo.
PROCEDIMENTO
In senso stretto coincide con la fase delle indagini
preliminari. In senso lato indica la fase del processo pi?
quella delle indagini.
PROCESSO
Inizia nel momento in cui il p.m. chiede al g.i.p. (v. G.I.P.)
di pronunciarsi sul capo d?imputazione da lui stesso formulato
e termina con l?emanazione della sentenza definitiva (vedi).
PROCURA DELLA REPUBBLICA
Ufficio del Pubblico Ministero. Ha sede presso ogni tribunale
ordinario e presso il tribunale dei minori. E? composta da:
magistrati di carriera (Procuratore della Repubblica e
Sostituti Procuratori), magistrati onorari (Vice Procuratori
Onorari), polizia giudiziaria e personale amministrativo.
PROCURA GENERALE
Ufficio del Pubblico Ministero presso ogni Corte d?appello e
presso la Corte di Cassazione. Svolge le sue funzioni nella
relative fasi del giudizio.
PUBBLICO MINISTERO (P.M.)
Magistrato che sostiene l?accusa nel corso del processo
penale. Conduce le indagini e, nel caso in cui abbia trovato
elementi per sostenere l?accusa, esercita l?azione penale
formulando l?imputazione e chiedendo il rinvio a giudizio.
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
Viene rivolta al giudice che fissa l?udienza preliminare.
Quest?ultima caratterizza il procedimento davanti al Tribunale
in composizione collegiale, viceversa, non 荊 prevista, in
alcune ipotesi, nel rito monocratico.
RITO ABBREVIATO
Procedimento speciale richiesto dal solo imputato che accetta
di essere giudicato sulla base degli elementi di prova
raccolti durante le indagini preliminari. L?imputato pu⍊?
subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria
necessaria ai fini della decisione. In caso di condanna, la
pena 蠲idotta di un terzo.
SENTENZA
Decisione del giudice che conclude una fase del processo. Pu⍊?
riguardare soli rilievi formali od entrare nel merito del
caso: con essa si pronuncia la condanna o l?assoluzione dell?imputato.
SEQUESTRO PREVENTIVO
Misura cautelare disposta dal g.i.p. (vedi) su richiesta del
p.m. quando vi 蠩l pericolo che una cosa pertinente al reato
possa essere usata in futuro per commettere altri reati ovvero
per aggravare o protrarre le conseguenze di un reato gi?
commesso.
SEQUESTRO PROBATORIO
Mezzo di ricerca della prova disposto dal p.m. (vedi) e che
durante la fase delle indagini preliminari serve per acquisire
il corpo del reato o le cose pertinenti ad esso.
SOSPENSIONE DELLA PENA
Beneficio concesso dal giudice a fronte di una sentenza di
condanna a pena detentiva sola o congiunta alla pena
pecuniaria, che non superi un certo limite, quando sia
ragionevole ritenere che l?imputato non commetterࠡltri
reati. Comporta la sospensione dell?esecuzione della pena per
un certo periodo, al termine del quale, se il condannato non
蠩ncorso in altri crimini, si estingue il reato. Viene
concessa generalmente una volta; ricorrendo specifiche
condizioni, la si pu⠯?tenere una seconda.
TESTIMONE
Persona in grado di riferire circostanze utili all?accertamento
dei fatti per cui si procede. Viene definito ?persona
informata? sui fatti quando il suo intervento 蠲ichiesto
durante la fase delle indagini preliminari.
UDIENZA PRELIMINARE
E? l?udienza ? prevista per i reati pi?vi ? nella quale il
Giudice dell?udienza preliminare (G.U.P.) decide se deve
essere accolta la richiesta di rinvio a giudizio (vedi) del
P.M. nei confronti dell?imputato oppure se questi deve essere
immediatamente prosciolto.
|
|
|
 |
|
|
|
|

|
Aperture
al pubblico
Lunedi -
Venerdi : ore 09,00 - 12,00
Atti in
scadenza : Lunedi - Sabato ore 08,30 -13,30 Centralino
: 0585.818111 | | |
 |
|